Teano-Intercasertana, il giudice sportivo sorprende tutti. La gara riprende e tolta la squalifica…

TEANO – Il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato FIGC Campania ha espresso il proprio parere in merito al caso Teano-Intercasertana ed al ricorso presentato dal club sidicino. Lo scorso 16 marzo la gara fu sospesa in seguito ad una pallonata che colpì l’arbitro Francesco D’Auria della sezione di Napoli (LEGGI QUI L’INTERO REPORT). Nella decisione, il Giudice Sportivo ha valutato l’involontarietà della pallonata ed ha quindi optato per la prosecuzione del match dal 59′ (sul punteggio di 2-2) ed anche per l’eliminazione della squalifica di quattro giornate ai danni del capitano rossoverde Vincenzo Grosso, espulso in qualità di capitano poiché l’arbitro non riusciva ad identificare il colpevole della pallonata.

SENTENZA GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso proposto dalla società Teano Calcio
1939, relativo alla gara in epigrafe, con il quale la società ricorrente richiedeva la ripetizione della gara o la
prosecuzione della stessa che non si concludeva per infortunio del DDG che attinto al capo da una pallonata non era in condizione per portare a termine l’incontro.

Esperiti gli opportuni accertamenti e sentito a chiarimenti il DDG lo stesso affermava che: ^ al min. 14 del secondo tempo di gioco, a seguito dell’assegnazione di una punizione diretta, in prossimità della linea mediana, spostato sul lato delle panchine, in favore della squadra ospite Aquile Rosanero Caserta (Intercasertana), il DDG comminava al calciatore n. 19, Sig. De Giglio Sabatino, della società ospitante Teano Calcio 1939 il cartellino rosso, in quanto questi sferrava un pugno sulla copertura della panchina; ^ nel mentre il DDG era intento ad esibire il provvedimento disciplinare al De Giglio Sabatino veniva colpito da un pallone con forte intensità nella parte posteriore della testa; ^ il DDG non riusciva ad identificare chi lo avesse colpito con il pallone ma, a seguito di questo avvenimento, decideva di sospendere la gara poiché non riusciva a ritrovare la coordinazione e l’equilibrio, nonostante il trascorrere del tempo dal colpo; ^ il DDG precisava che mentre era all’interno del suo spogliatoio ascoltava minacce al suo indirizzo provenienti da calciatori della società ospitante Teano Calcio 1939 che lo inducevano a richiedere l’intervento delle Forze dell’Ordine; ^ i Carabinieri, una volta sopraggiunti all’impianto, ripristinavano la calma e la tranquillità, scortando il DDG fino all’ingresso dell’autostrada; ^ successivamente il DDG si recava all’Ospedale Cardarelli di Napoli per farsi visitare.

PQM
considerato che la ricostruzione fornita dalla società ricorrente non veniva smentita dal DDG in audizione e la stessa è aderente alla realtà dei fatti come esposti

delibera: ^ la prosecuzione della gara Teano
Calcio1939 – Aquile Rosanero Caserta, trasmettendo gli atti alla Segreteria agonistica del Comitato
Regionale della Campania FIGC – LND per la fissazione della data nella quale la gara dovrà riprendere, sul
risultato di 2 – 2, a partire dal min. 14 del secondo tempo di gioco; ^ le squadra ospite Aquile Rosanero
Caserta dovrà attaccare da destra verso sinistra rispetto alle panchine e, ovviamente, la squadra ospitante
Teano Calcio 1939 si posizionerà nell’altra metà campo; ^ il gioco dovrà riprendere, come detto al min. 14
del secondo tempo, con il calcio di punizione diretto, in favore in favore della squadra ospite Aquile
Rosanero Caserta e il pallone dovrà essere posizionato in prossimità della linea mediana, spostato sul lato
delle panchine; ^revocare la squalifica inflitta ex art. 5 co. 2 CGS, per n. 4 giornate al Sig. Grosso Vincenzo,
capitano della società Teano Calcio 1939, attesa la non volontarietà della pallonata che ha attinto il DDG; ^
infliggere l’ammenda di euro 500,00 alla società Teano Calcio 1939 per le condotte minacciose nei confronti del DDG che lo costringevano a richiedere l’intervento delle Forze dell’Ordine. Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA’
AMMENDA
Euro 500,00 TEANO CALCIO 1939

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